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Ordinanza — n. 37420/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds and lack of effective comparison with lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37420/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the appellate court's equivalence of generic mitigating circumstances with aggravated recidivism, but the court found the grounds too generic and lacking a specific comparison with the lower court's logic. Consequently, the court ruled that the appeal failed to meet admissibility requirements under criminal procedure law.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and fail to provide an effective comparison with the lower court's adequately motivated reasoning, rendering the criticism of the judgment's motivation unfounded.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds lack of comparison appellate reasoning criminal procedure law procedural costs unfounded criticism motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
art. 616 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SARR MAKHE CUI 03DGELZ nato il 09/09/1989 avverso la sentenza del 25/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente è affetto da genericità, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in ordine alle ragioni della ritenuta equivalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva aggravata rimarcando la gravità del precedenti specifici; ritenuto che l'assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, per l'insindacabilità delle valutazioni adeguatamente e logicamente motivate, comporti l'inammissibilità del ricorso; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 20 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Pr dente