Italian Supreme Court dismisses personal appeal by defendant due to mandatory legal representation requirement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal filed personally by El Baz Mouhcine inadmissible. The defendant argued for personal participation in the cassation proceedings, but the court held that Article 613 of the Code of Criminal Procedure now requires mandatory legal representation for all appellants. Consequently, the court ruled that personal defense is excluded to ensure professional quality in the highest court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613 c.p.p.; The personal filing of a cassation appeal by the accused is no longer permitted, and mandatory legal representation is required for all appellants to ensure the professional quality of defense.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL BAZ MOUHCINE CUI 03XB4FQ nato il 13/01/1992 avverso la sentenza del 16/12/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avvi,sele parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso presentato personalmente da El Baz Mouhcine contro la sentenza con cui la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di Torino, è inammissibile. L'art. 613 cod. proc. pen. - come modificato dall'art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017- non consente più che l'imputato possa proporre personalmente ricorso in cassazione. Il principio della rappresentanza tecnica nel giudizio di legittimità vale per tutte le ipotesi, sia codicistiche che extra-codicistiche, di ricorso per cassazione proponibile dall'imputato o da altri soggetti processuali (Sez. 6, n. 42062 del 13/09/2017, Rv. 271333) e il livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende non irragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato (Sez.
U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Rv. 272011). L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389) Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma che risulta congruo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende Così deciso il 20 settembre 2022 Il Con ere estensore