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Ordinanza — n. 37418/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37418/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37418/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PITTALUGA GIAMPIERO nato a LIVORNO il 13/01/1958 avverso la sentenza del 22/11/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in ordine alle ragioni dell'esclusione del comma 5 dell'art. 73 d. P.R. 309/90 (in relazione ai quantitativi notevoli di sostanza stupefacente estraibili dalla coltivazione di 181 piante di marijuana), in applicazione del principio di diritto consolidato secondo cui l'ipotesi del fatto lieve deve essere valutata alla stregua di tutti i parametri di legge, costituiti dal dato qualitativo e quantitativo, mezzi, modalità, circostanze dell'azione, con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (Sez.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 37418/2022 — snpen · Corte di Cassazione: U , n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076); Rilevato che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento ciascuno di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

Parole chiave

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reati qualificati contro gli stupefacenti coltivazione di canapa sostanze soggette a restrizione traffico aggravato di cocaina consumo di canapa restrizioni quantitative

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
274076); Rilevato che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PITTALUGA GIAMPIERO nato a LIVORNO il 13/01/1958 avverso la sentenza del 22/11/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in ordine alle ragioni dell'esclusione del comma 5 dell'art. 73 d. P.R. 309/90 (in relazione ai quantitativi notevoli di sostanza stupefacente estraibili dalla coltivazione di 181 piante di marijuana), in applicazione del principio di diritto consolidato secondo cui l'ipotesi del fatto lieve deve essere valutata alla stregua di tutti i parametri di legge, costituiti dal dato qualitativo e quantitativo, mezzi, modalità, circostanze dell'azione, con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (Sez.

U , n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076); Rilevato che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento ciascuno di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende Così deciso il 20 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il P reti ente