Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it improperly challenges fact-finding and evidence evaluation reserved for the trial court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it contained grievances regarding the reconstruction of facts and the evaluation of evidence, which fall exclusively within the trial court's competence. The appellant argued against the lower court's assessment of witness credibility, but the court found the appellate judgment was adequately motivated and based on sound inferential criteria. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation cannot challenge the reconstruction of facts or the evaluation of evidence, as these matters are reserved for the court of first instance.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEUCCI KATIA nato a PISA il 20/03/1961 avverso la sentenza del 20/05/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il ricorso introduce inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza; ritenuto che contrariamente a quanto si assume nel ricorso e nella memoria depositata dal difensore, la Corte di appello ha fornito adeguata motivazione in relazione alla valutazione dell'attendibilità delle deposizioni delle persone offese (vedi pp. 7,8,9) e che i rilievi critici del ricorrente appaiono volti a sollecitare un diverso giudizio di fatto non consentito in sede di legittimità, attraverso una diversa ed alternativa lettura del materiale probatorio; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 20 settembre 2022 Il Consigliera stensore Il PresidØhte