Criminal appeal dismissed for genericity; court upheld lower court's finding of escape from home detention under Art. 385 Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible due to a lack of specific grounds, finding the arguments too generic compared to the lower court's detailed reasoning. The appellant argued against the conviction for escape from home detention, but the court emphasized that any unauthorized departure constitutes the crime regardless of duration or distance. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 c.p.; Art. 616 c.p.p.: The appeal is inadmissible if it lacks specific grounds, as the lower court's reasoning on the elements of the escape crime is sufficient and binding, rendering further generic arguments unnecessary.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MISKOVIC ZORAN nato a TORRE ANNUNZIATA il 16/10/1981 avverso la sentenza del 20/09/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che i motivi dedotti dal ricorrente sono tutti affetti da genericità rispetto alla puntuale motivazione della Corte di appello di Napoli, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sulla sussistenza di tutti gli elementi richiesti per l'integrazione della fattispecie delittuosa prevista dall'art. 385 cod. pen., non facendo altro che uniformarsi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui integra il reato di evasione qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione, non assumendo alcun rilievo la sua durata, la distanza dello spostamento, ovvero i motivi che inducono il soggetto ad eludere la vigilanza sullo stato custodiale, essendo ininfluente la valutazione operata in sede cautelare circa la insussistenza del pericolo di reiterazione;
Rilevato che dall'inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 20 settembre 2022 Il Consiglier sore Il Presid nte