Italian Court dismisses appeal as generic and inadmissible due to lack of specific legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appellant's appeal inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. The court found the arguments generic and unsupported, noting the lower court had properly addressed the exclusion of specific sentencing clauses and the application of mitigating circumstances to satellite crimes. Consequently, the appeal was rejected without merit, and the appellant was condemned to cover the associated financial penalties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are generic or manifestly unfounded, as the lower court's reasoning was sufficient to refute the appellant's criticisms regarding sentencing and mitigating factors.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI NAPOLI BRIGIDA nato a NAPOLI il 25/07/1997 avverso la sentenza del 18/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che i motivi dedotti dal ricorrente - riprodotti nella memoria difensiva depositata il 4 agosto 2022 - sono affetti da genericità, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in ordine alle ragioni dell'esclusione del comma 5 dell'art. 73 d.
P.R. 309/90 (vedi pag. 3 in relazione al quantitativo ed al livello di pericolosità dello spaccio organizzato), mentre sulla dosimetria della pena, deve rilevarsi l'inammissibilità del motivo di appello dedotto sulla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche per il cd. reato satellite, considerato che l'aumento di pena per la continuazione deve ritenersi operato, in assenza di specificazioni al riguardo, sulla base del riconoscimento delle predette circostanze attenuanti, non evincendosi che il primo giudice ne abbia delimitato l'applicazione al solo reato più grave, essendo al contrario la riduzione della pena base un indice dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche anche al reato satellite; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 20 settembre 2022 Il Consiglie estensore Il Presid