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Ordinanza — n. 37411/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and inadmissible due to lack of effective comparison with lower court's reasoned negative personality assessment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37411/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Iorio Aniello inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant argued against the appellate court's refusal to recognize generic mitigating circumstances, but the court found his grounds generic and unsupported. The court ruled that the lower court's negative assessment of the defendant's personality, based on recidivism, was logically sound and did not contradict the statutory application of Article 73, Paragraph 5 of the Penal Code.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990: An appeal is inadmissible if it lacks specific grounds and fails to effectively compare its arguments with the adequately and logically motivated reasoning of the court of first instance.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds recidivism negative personality mitigating circumstances court costs penal code motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
art. 73 d.P.R. 309/90
art. 616 c.p
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IORIO ANIELLO nato a AFRAGOLA il 05/12/1974 avverso la sentenza del 24/01/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente è affetto da genericità, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in ordine alle ragioni del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche rimarcando il giudizio negativo sulla personalità dell'imputato per effetto del riconoscimento della recidiva, mentre l'applicazione del comma quinto dell'art. 73 d.P.R. 309/90 non contraddice affatto tale valutazione negativa operata dal giudice; ritenuto che l'assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, per l'insindacabilità delle valutazioni adeguatamente e logicamente motivate, comporti l'inammissibilità del ricorso; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 20 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Preside te