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Ordinanza — n. 37409/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility as grounds were already reviewed by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37409/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for violations of Article 385 and 131-bis of the Penal Code, but the court found these grounds were merely reiterations of issues already thoroughly examined by the Court of Appeal. Consequently, the court ruled that the appellant could not raise these arguments again in a cassation proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 385 c.p.; Art. 131-bis c.p.: Arguments in cassation that merely reiterate issues already fully examined by the court of merit are inadmissible as they constitute prohibited criticism of the lower court's reasoning.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility reiteration of grounds court of merit prohibited criticism penal code violations court costs recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 385 c.p.
Art. 131-bis c.p.
Considerato, inoltre, che il secondo motivo di ricorso afferente alla violazione di legge in ordine all'art. 131-bis c.p.
art. 385 c.p
art. 131-bis c.p
Considerato, inoltre, che il secondo motivo di ricorso afferente alla violazione di legge in ordine all'art. 131-bis c.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DORDOLO DANIELA nato a GENOVA il 23/09/1977 avverso la sentenza del 10/02/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo dedotto nel ricorso afferente alla violazione di legge in relazione all'art. 385 c.p. in ordine all'omessa qualificazione dei fatti come unica violazione di legge non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito che accerta la sussistenza di due distinte condotte di allontanamento, a nulla rilevando la stabilità e la durata del rientro nel luogo di esecuzione degli arresti domiciliari;

Considerato, inoltre, che il secondo motivo di ricorso afferente alla violazione di legge in ordine all'art. 131-bis c.p. non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito che esclude, con congrua e logica motivazione, la possibilità di applicare la causa di non punibilità in esame tenuto conto della duplice violazione dell'art. 385 c.p., delle numerose condanne riportate del prevenuto e del complessivo giudizio di pervicacia e abitualità nelle condotte illecite;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presid