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Ordinanza — n. 37408/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37408/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37408/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: Rimauro Alessandro nato a Torino il 23/05/1982 avverso la sentenza del 26/11/2021 della Corte di Appello di Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna dato avviso alle parti; Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso - che contestano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della responsabilità per il reato di calunnia e per quello di lesioni -, oltre a essere costituiti da mere doglianze in punto di fatto, propongono, sulla base di un rilettura delle prove, una ricostruzione alternativa dei fatti, già esaminata e smentita dalla Corte di appello con argomentazioni non manifestamente illogiche (si veda pagg. 9 -13).

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 37408/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 9 -13).

Parole chiave

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domanda d'asilo di rom allegazioni di persecuzione contraddittorie responsabilità penale dei minori gravi addebiti penali rimborso dell'IVA verdetto di colpevolezza
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: Rimauro Alessandro nato a Torino il 23/05/1982 avverso la sentenza del 26/11/2021 della Corte di Appello di Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna dato avviso alle parti; Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso - che contestano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della responsabilità per il reato di calunnia e per quello di lesioni -, oltre a essere costituiti da mere doglianze in punto di fatto, propongono, sulla base di un rilettura delle prove, una ricostruzione alternativa dei fatti, già esaminata e smentita dalla Corte di appello con argomentazioni non manifestamente illogiche (si veda pagg. 9 -13).

Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q, M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Pr-93 idente