Italian Court dismisses appeal by aggrieved party personally because such appeals are inadmissible de plano.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible de plano because it was filed personally by the aggrieved party. The procedural facts show the appellant challenged an archiving decree without being properly integrated into the proceedings, arguing for a remedy to fix this participation defect. The court ruled that appeals against archiving are expressly non-appealable by law, directing the aggrieved party instead to request revocation of the decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 410-bis c.p.p.; Appeals against archiving decisions are expressly non-appealable, and aggrieved parties must request revocation if they were not effectively integrated into the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: Ciumac Evgheni parte offesa nel procedimento c/ Cucos Ina nato il 29/03/1982 Cucos Efimia nata il 4/11/1953 avverso il decreto del 18/05/2018 emesso dal Tribunale di Bologna visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto personalmente dalla parte offesa. Ritenuto che, in ogni caso, il provvedimento con cui il giudice decide, ex art, 410- bis cod. proc. pen., sul reclamo della persona offesa avverso il provvedimento di archiviazione è per espressa indicazione legislativa non impugnabile e alla parte che non sia stata posta in condizione di partecpare effettivamente al procedimento instaurato per il controllo sulla decisione contestata è consentito, quale rimedio atto a ripianare il difetto di partecipazione, avanzare richiesta di revoca dei provvedimento adottato, da presentarsi al medesimo dal giudice del reclamo (Sez. 5, n. 44133 del 26/09/2019, Bonacchi, Rv. 277433 - 01) Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 giugno 2022 Il Consiglieri estensore Il P i