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Ordinanza — n. 37405/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37405/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37405/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: Bellani Stefano nato a Mantova il 1/10/1969 avverso la sentenza del 12/04/2021 emessa dalla Corte d'appello di Brescia visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna dato avviso alle parti; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie con riferimento ai precedenti penali dell'imputato e alla gravità della condotta (si veda, in particolare, pag. 2 e 3 ove la Corte d'appello spiega anche le ragioni per le quali è stata ritenuta l'irrilevanza degli elementi valorizzati dalla difesa).

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 37405/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 2 e 3 ove la Corte d'appello spiega anche le ragioni per le quali è stata ritenuta l'irrilevanza degli elementi valorizzati dalla difesa).

Parole chiave

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azione di responsabilità deposizione inattendibile accertamento inesatto dei fatti difetto di prova del nesso causale corresponsabilità della vittima mancata contestazione dei fatti
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: Bellani Stefano nato a Mantova il 1/10/1969 avverso la sentenza del 12/04/2021 emessa dalla Corte d'appello di Brescia visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna dato avviso alle parti; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie con riferimento ai precedenti penali dell'imputato e alla gravità della condotta (si veda, in particolare, pag. 2 e 3 ove la Corte d'appello spiega anche le ragioni per le quali è stata ritenuta l'irrilevanza degli elementi valorizzati dalla difesa).

Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 giugno 2022 Il Consiglierees 'nsore Il Pre idente