Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 37402/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37402/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37402/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: Bono Domenico nato a Pizzoni il 6/03/1971 avverso la sentenza del 14/07/2021 emessa dalla Corte d'appello di Roma visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna dato avviso alle parti; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso - relativo alla sussistenza della idoneità della condotta della fattispecie tipica di cui all'art. 337 c.p., posto che Bono non si era opposto ad alcun atto dell'ufficio degli operanti -, oltre a essere costituito da met-e., doglianze in punto di fatto, è privi di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pag. 2 e 3).

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 337 c.p; Ordinanza — n. 37402/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 337 c.p., posto che Bono non si era opposto ad alcun atto dell'ufficio degli operanti -, oltre a essere costituito da met-e., doglianze in punto di fatto, è privi di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pag. 2 e 3).

Parole chiave

Generato dall'IA
concussione impedimento di un atto dell'autorità multe non pagate censura costituzionale sanzioni pecuniarie boicottaggio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 337 c.p
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: Bono Domenico nato a Pizzoni il 6/03/1971 avverso la sentenza del 14/07/2021 emessa dalla Corte d'appello di Roma visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna dato avviso alle parti; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso - relativo alla sussistenza della idoneità della condotta della fattispecie tipica di cui all'art. 337 c.p., posto che Bono non si era opposto ad alcun atto dell'ufficio degli operanti -, oltre a essere costituito da met-e., doglianze in punto di fatto, è privi di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pag. 2 e 3).

Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 giugno 2022 Il Consigliere 4stensore Il Pr sidente