Ordinanza — n. 37401/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: Cavo iani nato a Salerno il 16/04/1975 avverso la sentenza del 10/09/2021 emessa dalla Corte d'appello di Roma visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna dato avviso alle parti; Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la mancata pronuncia di estinzione del reato di cui all'art. 341-bis cod. peri, per intervenuta riparazione danno, è- manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, il risarcimento deve intervenire non solo nei confronti del pubblico ufficiale, ma anche nei confronti della Pubblica Amministrazione di appartenenza e, nel caso di specie, quest'ultima non risulta essere stata risarcita.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 37401/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 341-bis cod. peri, per intervenuta riparazione danno, è- manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, il risarcimento deve intervenire non solo nei confronti del pubblico ufficiale, ma anche nei confronti della Pubblica Amministrazione di appartenenza e, nel caso di specie, quest'ultima non risulta essere stata risarcita.
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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: Cavo iani nato a Salerno il 16/04/1975 avverso la sentenza del 10/09/2021 emessa dalla Corte d'appello di Roma visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna dato avviso alle parti; Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la mancata pronuncia di estinzione del reato di cui all'art. 341-bis cod. peri, per intervenuta riparazione danno, è- manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, il risarcimento deve intervenire non solo nei confronti del pubblico ufficiale, ma anche nei confronti della Pubblica Amministrazione di appartenenza e, nel caso di specie, quest'ultima non risulta essere stata risarcita.
Rilevato che il secondo motivo di ricorso non è consentito in questa sede, non essendo stato dedotto in appello, ove si chiedeva unicamente la mera riqualificazione del fatto. Nel ricorso si declina, invece, una diversa ricostruzione del fatto che, a dire della difesa, avrebbe dovuto portare a ricondurre la condotta nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 336, secondo comma, cod. pen. Ritenuto che il terzo motivo di ricorso - che censura la configurabilità del reato e la inidoneità della condotta -, oltre a essere costituito da mere doglianze in punto di fatto, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pag. 2);
Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il P