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Ordinanza — n. 37399/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against plea bargain judgment dismissed for inadmissibility regarding omitted leniency assessment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37399/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano under Article 610, paragraph 5-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued that the trial court failed to evaluate the special leniency of the offense under Article 129, which should have led to acquittal. The Court ruled that such a substantive assessment is incompatible with the plea bargain procedure and falls outside the scope of immediate acquittal grounds.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 129, cod. proc. pen.; The appeal against a plea bargain judgment based on the failure to recognize special leniency is inadmissible as it requires a substantive merit review incompatible with the plea procedure.

Parole chiave

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plea bargain procedure special leniency immediate acquittal inadmissible appeal substantive review censure procedurali rigetto provvisorio dell'opposizione condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
poiché, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n.
Art. 129, cod. proc. pen.
103, é inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiarnento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod.
Art. 131-bis, cod. proc. pen.
L'istituto introdotto dall'art. 131-bis cod.
art. 129 cod. proc. pen
103, é inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiarnento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
art. 131-bis cod. proc. pen
L'istituto introdotto dall'art. 131-bis cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018 - Oboroceanu
Sez. 4, n. 9204 del 01/02/2018 - Di Corato
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: Protopapa Giovanni nato a Gallipoli il 09/06/1986 avverso la sentenza del 12/01/2022 emessa dal Tribunale di Lecce visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. poiché, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, é inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiarnento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018 - dep. 01/02/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).

In particolare, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso sentenza di patteggiamento sul motivo del mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, in quanto siffatta causa di non punibilità non rientra nel novero delle ragioni di immediato proscioglimento previste dall'art. 129 cod. proc. pen,, alla cui insussistenza è subordinata la pronuncia che accoglie la richiesta di applicazione di pena concordata. L'istituto introdotto dall'art. 131-bis cod. proc. pen. esige, infatti, un apprezzamento di merito, finalizzato al riscontro dei presupposti applicativi, incompatibile con la natura del rito (Sez. 4, n. 9204 del 01/02/2018, Di Corato, Rv. 272265 - 01).

Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 giugno 2022 Il Consigl,iere stensore Il Pre