Ordinanza — n. 37398/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: Edi Tom C.U.I. 01LCOW0 nato a Cuba il 10/10/1969 avverso la sentenza del 21/01/2021.emessa dalla Corte d'appello di Napoii visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna dato avviso alle parti; Rilevato che l'unico motivo di ricorso - che censura il vizio di motivazione in relazione agli operati aumenti di pena per la continuazione fra reati non è consentito in sede di legittimità a fronte di una motivazione puntuale della Corte d'appello, che distingue i singoli aumenti in relazione ai reati e osserva che la pena irrogata appare congrua e correttamente determinata alla luce dei criteri di legge e, quindi, insuscettibile di riduzione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 37398/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 01LCOW0 nato a Cuba il 10/10/1969 avverso la sentenza del 21/01/2021.emessa dalla Corte d'appello di Napoii visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna dato avviso alle parti; Rilevato che l'unico motivo di ricorso - che censura il vizio di motivazione in relazione agli operati aumenti di pena per la continuazione fra reati non è consentito in sede di legittimità a fronte di una motivazione puntuale della Corte d'appello, che distingue i singoli aumenti in relazione ai reati e osserva che la pena irrogata appare congrua e correttamente determinata alla luce dei criteri di legge e, quindi, insuscettibile di riduzione.
Parole chiave
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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: Edi Tom C.U.I. 01LCOW0 nato a Cuba il 10/10/1969 avverso la sentenza del 21/01/2021.emessa dalla Corte d'appello di Napoii visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna dato avviso alle parti; Rilevato che l'unico motivo di ricorso - che censura il vizio di motivazione in relazione agli operati aumenti di pena per la continuazione fra reati non è consentito in sede di legittimità a fronte di una motivazione puntuale della Corte d'appello, che distingue i singoli aumenti in relazione ai reati e osserva che la pena irrogata appare congrua e correttamente determinata alla luce dei criteri di legge e, quindi, insuscettibile di riduzione.
Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 giugno 2022 Il Consigliere es ensore Il Pr idente