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Ordinanza — n. 37396/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37396/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37396/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: Khalissi Morad nato a Crotone il 12/10/1997 avverso la sentenza del 10/11/2021 emessa dalla Corte d'appello di Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna dato avviso alle parti; Rilevato che i motivi di ricorso - relativi alla eccessività del trattamento sanzionatorio, alla applicazione della recidiva e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche - non sono consentiti in sede di legittimità, a fronte della puntuale motivazione della Corte di appello, che ha evidenziato la gravità della condotta dell'imputato, con numerosi precedenti penali a carico, posta in essere con l'uso di un'arma, la circostanza che la pena appare congrua avendo riguardo appunto alla condotta, nonché il fatto che la commissione del reato in questione è indice di una accresciuta pericolosità dell'imputato.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 37396/2022 — snpen · Corte di Cassazione: seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: Khalissi Morad nato a Crotone il 12/10/1997 avverso la sentenza del 10/11/2021 emessa dalla Corte d'appello di Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna dato avviso alle parti; Rilevato che i motivi di ricorso - relativi alla eccessività del trattamento sanzionatorio, alla applicazione della recidiva e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche - non sono consentiti in sede di legittimità, a fronte della puntuale motivazione della Corte di appello, che ha evidenziato la gravità della condotta dell'imputato, con numerosi precedenti penali a carico, posta in essere con l'uso di un'arma, la circostanza che la pena appare congrua avendo riguardo appunto alla condotta, nonché il fatto che la commissione del reato in questione è indice di una accresciuta pericolosità dell'imputato.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione impunità precedenti penali rilevanti riesame dell'entità pena revisione della sentenza penale assistenza riabilitativa
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: Khalissi Morad nato a Crotone il 12/10/1997 avverso la sentenza del 10/11/2021 emessa dalla Corte d'appello di Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna dato avviso alle parti; Rilevato che i motivi di ricorso - relativi alla eccessività del trattamento sanzionatorio, alla applicazione della recidiva e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche - non sono consentiti in sede di legittimità, a fronte della puntuale motivazione della Corte di appello, che ha evidenziato la gravità della condotta dell'imputato, con numerosi precedenti penali a carico, posta in essere con l'uso di un'arma, la circostanza che la pena appare congrua avendo riguardo appunto alla condotta, nonché il fatto che la commissione del reato in questione è indice di una accresciuta pericolosità dell'imputato.

Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 giugno 2022 Il Consigliere esten ore Il Pre idente