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Ordinanza — n. 37391/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as statute of limitations expired and other grounds inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37391/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The court found the first ground invalid because the crime under Article 651 of the Penal Code had expired as of January 26, 2022, prior to the appellate judgment. The remaining grounds were rejected as mere complaints lacking legal merit and merely reproducing issues already correctly addressed by the lower court.

Regesto Legislator

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Art. 651 cod. pen.; Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.: The statute of limitations for the crime of Article 651 of the Penal Code expired before the appellate judgment; appeals based on mere factual complaints or issues already adjudicated by the court of first instance are inadmissible.

Parole chiave

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statute of limitations criminal appeal inadmissible appeal mere complaints repetitive grounds violazione delle forme sostanziali censure procedurali procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia

Disposizioni normative citate

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Art. 651 cod. pen.
Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.
art. 651 cod. pen
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: Manna Matteo nato a Busto Arsizio il 30/07/1982 avverso la sentenza del 30/09/2021 emessa dalla Corte d'appello di Milano visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna dato avviso alle parti; Rilevato che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, poichè il reato di cui all'art. 651 cod. pen. si è prescritto, come previsto dalla legge, il 26/01/2022 e, quindi prima della sentenza della Corte di appello.

Ritenuto che il secondo e il terzo motivo di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, sulla omessa esclusione della recidiva e sulla sussistenza del dolo del reato di cui all'art. 341-bis pag. 4,); Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Pr ident