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Ordinanza — n. 37388/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37388/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37388/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: Desogus Daniela nata a Cagliari il 20/04/1984 avverso la sentenza del 01/02/2022 della Corte di appello di Cagliari visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna dato avviso alle parti; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che censura la configurabilità del reato di cui all'art. 337 cod. pen., non è consentito in sede di legittimità, non potendo essere devoluto per la prima volta in questa Sede. Rilevato che il secondo motivo che censura la mancata applicazione dell'art. 1311- bis cod. pen., oltre che versato in fatto, è reiterativo di censura già proposta in sede di appello alla quale la sentenza ha dato puntuale risposta (pag. 5).

Regesto Legislator

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art. 337 cod. pen, art. 1311- bis cod. pen; Ordinanza — n. 37388/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 337 cod. pen., non è consentito in sede di legittimità, non potendo essere devoluto per la prima volta in questa Sede. Rilevato che il secondo motivo che censura la mancata applicazione dell'art. 1311- bis cod. pen., oltre che versato in fatto, è reiterativo di censura già proposta in sede di appello alla quale la sentenza ha dato puntuale risposta (pag. 5).

Parole chiave

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eccezione di incostituzionalità revoca dell'opposizione motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio tempestività dell'istanza di ricusazione ritiro della querela penale

Disposizioni normative citate

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art. 337 cod. pen
art. 1311- bis cod. pen
Rilevato che il secondo motivo che censura la mancata applicazione dell'art. 1311- bis cod. pen., oltre che versato in fatto, è reiterativo di censura già proposta in sede di appello alla quale la sentenza ha dato puntuale risposta (pag.
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: Desogus Daniela nata a Cagliari il 20/04/1984 avverso la sentenza del 01/02/2022 della Corte di appello di Cagliari visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna dato avviso alle parti; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che censura la configurabilità del reato di cui all'art. 337 cod. pen., non è consentito in sede di legittimità, non potendo essere devoluto per la prima volta in questa Sede. Rilevato che il secondo motivo che censura la mancata applicazione dell'art. 1311- bis cod. pen., oltre che versato in fatto, è reiterativo di censura già proposta in sede di appello alla quale la sentenza ha dato puntuale risposta (pag. 5).

Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Pre's ente