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Ordinanza — n. 37386/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as facts are mere complaints and already reviewed by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37386/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised constituted mere factual complaints rather than legal arguments. The appellant argued against the lower court's findings on criminal responsibility and recidivism, which the appellate court had already thoroughly examined and rejected with sound legal reasoning. Consequently, the court ruled that these issues were not suitable for review at the stage of legal admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 364, co. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, co. 1, lett. a) c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must be based on points of law; mere complaints regarding factual findings or arguments already decided by the court of first instance are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal mere factual complaints legal admissibility Court of Cassation review of facts censura dell'apprezzamento delle prove procedure di ricorso motivi di revisione

Disposizioni normative citate

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Art. 364, co. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365, co. 1, lett. a) c.p.p.
art. 131- bis cod. pen
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: Liccardi Salvatore nato a Napoli H15/06/1993 avverso la sentenza del 29/11/2021 emessa dalla Corte d'appello di Napoli visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna dato avviso alle parti; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag.4 e 5 sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato, sulla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131- bis cod. pen. e sul riconoscimento della recidiva);

Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il P e 'dente