Criminal appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally signed the petition instead of a registered defense attorney.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible ex officio because it was signed solely by the defendant rather than a registered defense attorney. The procedural flaw violated Article 613 of the Code of Criminal Procedure, which mandates that appeals and new arguments must be signed by a qualified lawyer to avoid rejection. Consequently, the court dismissed the petition and ordered the defendant to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613 c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis, c.p.p.: Criminal appeals and new arguments must be signed by a registered defense attorney; failure to comply renders the petition inadmissible ex officio.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: Angelino Ciro nato a Napoli il 16/04/1961 avverso la sentenza del 15/10/2021 emessa dalla Corte d'appello di Napoli visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto personalmente dall'imputato. Considerato infatti, che ai sensi che, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione, il ricorso proposto, sottoscritto unicamente dall'imputato, è inammissibile ex art. 610, comma 5-bis, primo periodo, cod. proc. peri.
Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 giugno 2022 Il Consigli e egtensore Il Presldente