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Ordinanza — n. 37383/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to mere factual complaints lacking legal merit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37383/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The sole ground of appeal contested the recognition of criminal liability for a specific offense but was deemed insufficient. The court ruled that the complaint consisted only of factual grievances, which were already adequately addressed with correct legal arguments by the lower court.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. peri.; Appeals based solely on factual complaints, without new legal grounds or sufficient argumentation, are inadmissible in cassation proceedings.

Parole chiave

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criminal liability recognition inadmissible appeal factual complaints cassation procedure legal merit requirement facoltà di astenersi dal testimoniare difesa penale testimone a carico

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. peri.
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: Stivaletti Vincenzo nato a Campobasso il 14/07/1965 avverso la sentenza del 25/11/2021 emessa dalla Corte d'appello di Campobasso visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna dato avviso alle parti; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza del riconoscimento della penale responsabilità per il reato di cui all'art, 385 cod. peri., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, riproduttive di censure già adeguatamente disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (pag. 9).

Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.