Ordinanza — n. 37381/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: Bulgarelli Giuliano nato a Bologna il 7/08/1949 avverso la sentenza del 15/12/2021 emessa dalla Corte d'appello di Cagliari visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna dato avviso alle parti; Rilevato che l'unico motivo di ricorso -- relativo alla mancata esclusione della recidiva - non è consentito in sede di legittimità, a fronte della precisa motivazione della Corte di appello, che ha evidenziato la gravità della condotta dell'imputato e i precedenti penali dello stesso (pag. 3). Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Prel dente
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 37381/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 3). Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Prel dente
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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: Bulgarelli Giuliano nato a Bologna il 7/08/1949 avverso la sentenza del 15/12/2021 emessa dalla Corte d'appello di Cagliari visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna dato avviso alle parti; Rilevato che l'unico motivo di ricorso -- relativo alla mancata esclusione della recidiva - non è consentito in sede di legittimità, a fronte della precisa motivazione della Corte di appello, che ha evidenziato la gravità della condotta dell'imputato e i precedenti penali dello stesso (pag. 3). Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Prel dente