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Ordinanza — n. 37379/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian appeal court dismisses appeal as inadmissible due to late filing exceeding statutory time limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37379/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it was filed one day after the statutory deadline. The appellant missed the 45-day window required to challenge the second-instance judgment, which had been issued on December 4, 2021. Consequently, the court rejected the request and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 585, comma 2, lett. c) cod. proc. pen.: An appeal must be filed within the strict statutory period; failure to comply renders the appeal inadmissible regardless of the merits.

Parole chiave

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inadmissible appeal statutory time limits procedural deadline tardivity of filing Court of Cassazione atto tardivo ritardo ingiustificato domanda d'asilo tardiva

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Art. 585, comma 2, lett. c) cod. proc. pen.
Il ricorso doveva, perciò, essere presentato entro i successivi 45 giorni previsti dall'art. 585, comma 2, lett.
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: Guibal Lofti nato in Tunisia il 3/05/1985 avverso la sentenza del 5/11/2021 emessa dalla Corte d'appello di Bologna visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod, proc. pen. — come modificato dalla legge n. 103 del 2017 --, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per l'assorbente motivo della tardività della proposizione. Risulta dagli atti che la Corte di appello, all'udienza del 4/11/2021, aveva indicato in giorni 30 il termine per il deposito della sentenza, che andava, quindi, a scadere il 4/12/2021. Il ricorso doveva, perciò, essere presentato entro i successivi 45 giorni previsti dall'art. 585, comma 2, lett.

c) cod. proc. pen., e cioè entro il 18/01/2022, mentre è stato depositato il 19/01/2022. Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 giugno 2022 Il Consigliere este sore Il PPe idente