Ordinanza — n. 37378/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: Sejdic Sabina nata in Bosnia il 17/05/1980 avverso la sentenza del 11/11/2021 emessa dalla Corte d'appello di Genova visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna dato avviso alle parti; Ritenuto che la censura relativa alla ritenuta responsabilità dell'imputata, non appare scandita dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. In ogni caso il motivo è, all'evidenza, infondato, quando si abbia riguardo alla lineare e logica motivazione con cui la decisione di appello, ritiene sussistenti gli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 385 cod. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 385 cod. pen; Ordinanza — n. 37378/2022 — snpen · Corte di Cassazione: In ogni caso il motivo è, all'evidenza, infondato, quando si abbia riguardo alla lineare e logica motivazione con cui la decisione di appello, ritiene sussistenti gli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 385 cod. pen.
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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: Sejdic Sabina nata in Bosnia il 17/05/1980 avverso la sentenza del 11/11/2021 emessa dalla Corte d'appello di Genova visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna dato avviso alle parti; Ritenuto che la censura relativa alla ritenuta responsabilità dell'imputata, non appare scandita dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. In ogni caso il motivo è, all'evidenza, infondato, quando si abbia riguardo alla lineare e logica motivazione con cui la decisione di appello, ritiene sussistenti gli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 385 cod. pen.
Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 giugno 2022 Il Consiglier tensore Il Pre idente