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Ordinanza — n. 37377/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as withdrawn by the appellant, ordering payment of court costs and fines.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37377/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appellant's appeal inadmissible because the lawyer submitted a formal waiver of the litigation on the eve of the hearing. The appellant, Gharib Mohamed, had previously lost at the Court of Appeal in Bologna, but his defense counsel voluntarily withdrew the challenge before the final judgment could be rendered. Consequently, the court ruled that the appeal no longer existed and ordered the appellant to pay all procedural expenses and a fine to the state treasury.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.c.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.c.: An appeal declared inadmissible under these provisions when the appellant withdraws the litigation before the final judgment, resulting in the dismissal of the challenge and the imposition of costs.

Parole chiave

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withdrawal of appeal inadmissibility of litigation procedural waiver court costs liability Corte di Cassazione c.p.c. provisions voluntary withdrawal condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.c.
Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.c.
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: Gharib Mohamed nato in Marocco il 1/01/1975 avverso la sentenza del 3/06/2021 emessa dalla Corte d'appello di Bologna visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso e letta la rinuncia al ricorso udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna dato avviso alle parti; Ritenuto che il ricorrente, in vista dell'udienza carnevale di trattazione del ricorso, ha presentato atto dì rinuncia all'impugnazione, sottoscritto dal difensore munito di procura speciale. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 giugno 2022 Il Consiglier0/stensore Il Pridente