Ordinanza — n. 37376/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: Sollo Alessandro nato a Napoli il 31/01/1984 avverso la sentenza del 7/05/2021 emessa dalla Corte d'appello di Bologna visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna dato avviso alle parti; Rilevato che l'unico motivo di appello è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello di Bologna reso ampia motivazione, a pag. 2 della sentenza, in ordine alla sussistenza della aggravante di cui all'art. 61 n. 2 cod. pen, Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presente
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 37376/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 2 della sentenza, in ordine alla sussistenza della aggravante di cui all'art. 61 n. 2 cod. pen, Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presente
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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: Sollo Alessandro nato a Napoli il 31/01/1984 avverso la sentenza del 7/05/2021 emessa dalla Corte d'appello di Bologna visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna dato avviso alle parti; Rilevato che l'unico motivo di appello è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello di Bologna reso ampia motivazione, a pag. 2 della sentenza, in ordine alla sussistenza della aggravante di cui all'art. 61 n. 2 cod. pen, Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presente