Ordinanza — n. 37375/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: Shytani Klement nato in Albania il 27/09/1991 avverso la sentenza del 10/09/2021 emessa dalla Corte d'appello di Bologna visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Marìa Sabina Vigna dato avviso alle parti; Rilevato che il motivo ricorso sulla mancata applicazione della causa di giustificazione di cui all'art. 393-bis cod. pen. replica il motivo di appello, al quale è già stata fornita congrua e completa risposta, con conseguente esclusione dell'illegittimità e dell'arbitrarietà dell'atto.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 393-bis cod. pen; Ordinanza — n. 37375/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 393-bis cod. pen. replica il motivo di appello, al quale è già stata fornita congrua e completa risposta, con conseguente esclusione dell'illegittimità e dell'arbitrarietà dell'atto.
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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: Shytani Klement nato in Albania il 27/09/1991 avverso la sentenza del 10/09/2021 emessa dalla Corte d'appello di Bologna visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Marìa Sabina Vigna dato avviso alle parti; Rilevato che il motivo ricorso sulla mancata applicazione della causa di giustificazione di cui all'art. 393-bis cod. pen. replica il motivo di appello, al quale è già stata fornita congrua e completa risposta, con conseguente esclusione dell'illegittimità e dell'arbitrarietà dell'atto.
La valutazione è conforme ai principi affermati da questa Corte secondo i quali la scriminante di cui all'art. 393-bis cod. pen. non è configurabile a fronte di una condotta meramente illegittima del pubblico ufficiale, ma presuppone il compimento di un'attività ingiustamente persecutoria che, eccedendo arbitrariamente i limiti delle sue attribuzioni funzionali, fuoriesca del tutto dalle ordinarie modalità di esplicazione dell'azione di controllo e prevenzione demandatagli nei confronti del privato destinatario (Sez. 6, n. 11005 del 05/03/2020, Nata, Rv. 278715).
Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 giugno 2022 Il Consiglie estensore Il Prr id