Ordinanza — n. 37374/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: Zonile Giovanni nato a Taranto il 5/08/1994 avverso la sentenza del 15/10/2021 emessa dalla Corte d'appello di Lecce - Sez. distaccata di Taranto visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna dato avviso alle parti; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta la sussistenza della responsabilità per il reato di evasione, non avendo l'imputato sentito il suono del campanello in quanto assuntore di psicofarmaci, oltre che versato in fatto, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pag. 4);
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 37374/2022 — snpen · Corte di Cassazione: distaccata di Taranto visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna dato avviso alle parti; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta la sussistenza della responsabilità per il reato di evasione, non avendo l'imputato sentito il suono del campanello in quanto assuntore di psicofarmaci, oltre che versato in fatto, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pag. 4);
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: Zonile Giovanni nato a Taranto il 5/08/1994 avverso la sentenza del 15/10/2021 emessa dalla Corte d'appello di Lecce - Sez. distaccata di Taranto visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna dato avviso alle parti; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta la sussistenza della responsabilità per il reato di evasione, non avendo l'imputato sentito il suono del campanello in quanto assuntore di psicofarmaci, oltre che versato in fatto, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pag. 4);
Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Pr idente