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Ordinanza — n. 37373/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility as it lacks legal basis and is merely a complaint.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37373/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The sole ground of appeal contested the failure to recognize a cause of exclusion from criminal liability, which the court found was not permitted in a legality review. The court determined the argument was merely a complaint on facts without legal specificity, as it merely repeated points already adequately examined and dismissed by the lower court.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is based solely on mere complaints regarding facts or lacks specific legal arguments, as such grounds are not admissible in a review of legality.

Parole chiave

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inadmissibility appeal merely factual complaints exclusion from criminal liability legality review limits procedural costs award registrazione clandestina di conversazioni corrispondenza con il difensore protezione delle comunicazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.
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Testo completo

a seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: Napoletano Ciro nato a Napoli il 10/12/1973 avverso la sentenza del 26/01/2022 emessa dalla Corte d'appello di Napoli visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna dato avviso alle parti; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e, comunque, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già N., adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 3);

Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend