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Ordinanza — n. 37372/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37372/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37372/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: Covone Antonio nato a Pomigliano D'Arco il 17/09/1973 avverso la sentenza del 14/10/2021 emessa dalla Corte d'appello di Cagliari visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna dato avviso alle parti; Ritenuto che i tre motivi di ricorso --- relativi alla sussistenza della prova del reato, del dolo e della idoneità della condotta della fattispecie tipica di cui all'ad, 337 c.p., posto che le minacce proferite non erano finalizzate ad opporsi a un atto di ufficio -, oltre a essere costituiti da mere doglianze in punto di fatto, sono privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pag. 4).

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 37372/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 4).

Parole chiave

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minaccia all'ordine pubblico oltraggio alla corte minaccia contro le autorità motivi di cassazione atti impugnabili rinuncia al dibattimento orale
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: Covone Antonio nato a Pomigliano D'Arco il 17/09/1973 avverso la sentenza del 14/10/2021 emessa dalla Corte d'appello di Cagliari visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna dato avviso alle parti; Ritenuto che i tre motivi di ricorso --- relativi alla sussistenza della prova del reato, del dolo e della idoneità della condotta della fattispecie tipica di cui all'ad, 337 c.p., posto che le minacce proferite non erano finalizzate ad opporsi a un atto di ufficio -, oltre a essere costituiti da mere doglianze in punto di fatto, sono privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pag. 4).

Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Pr dente