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Ordinanza — n. 37371/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for being merely factual complaints not allowed in cassation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37371/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's recognition of criminal liability based on the unavailability of parental statements, arguing this constituted a factual error. The court rejected these grounds because such arguments, which merely complain about facts without new legal reasoning, are not permitted in cassation proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 366 c.p.c.: Appeals to the Supreme Court are inadmissible if they consist solely of factual complaints or mere grievances that do not raise new points of law.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility factual complaints prohibited criminal liability parental statements mere grievances not allowed Italian Supreme Court procedure esame di cassazione controllo della commisurazione della pena revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
Art. 366 c.p.c.
art. 385 cod. pen
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: Onnis Franco nato a Cagliari il 19/02/1974 avverso la sentenza del 6/12/2021 emessa dalla Corte d'appello di Cagliari visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna dato avviso alle parti; Considerato che i due motivi di ricorso, che contestano la correttezza del riconoscimento della penale responsabilità per il reato di cui all'art. 385 cod. pen., stante l'inutilizzabilità delle dichiarazioni dei genitori dell'imputato, non SODO consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, riproduttive di censure già adeguatamente disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (pag. 4), Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Prei ente