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Ordinanza — n. 37370/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for lack of specificity; appellant ordered to pay civil party's costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37370/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appellant's appeal inadmissible due to the lack of specific factual arguments and the mere repetition of issues already rejected by the lower court. The appellant argued for the application of a justification cause and generic mitigating circumstances, but the court found these claims to be unsubstantiated dogmas. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the civil party's procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 393-bis cod. pen.; Artt. 610 e 611 cod. proc. pen.: Appeals before the Court of Cassation in chambers are inadmissible if they consist solely of complaints lacking specificity and merely reproduce arguments already adequately examined and dismissed by the trial judge.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of factual specificity repetition of rejected arguments justification cause resistance mitigating circumstances generic procedural costs award Cassazione camera di consiglio motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 393-bis cod. pen.
Artt. 610 e 611 cod. proc. pen.
art. 393-bis cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 7, Ordinanza n. 44280 del 13/09/2016
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: Cammarota Oro nato a Salerno il 25/08/1979 avverso la sentenza del 29/10/2021 emessa dalla Corte d'appello di Salerno visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso e le conclusioni scritte con nota spese depositate dalla parte civile; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna dato avviso alle parti; Ritenuto che entrambi i motivi - relativi alla omessa applicazione della causa di giustificazione di cui all'art. 393-bis cod. pen. in relazione al reato di resistenza a pubblico ufficiale e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche -, oltre a essere costituiti da mere doglianze in punto di fatto.; sono privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pag. 5);

Osservato che nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato per qualsiasi causa inammissibile, va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, purché questa abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria (Sez. 7, Ordinanza n. 44280 del 13/09/2016, C., Rv. 268139- 01).

Nella specie, va esclusa la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali sostenute nel grado dalla parte civile che ha prodotto una memoria, nella quale si limita a chiedere la declaratoria di inammissibilità o rigetto del ricorso. Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il