Ordinanza — n. 37337/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa difesa di Baroncelli Noè ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, di applicazione della pena concordata per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90. Nel ricorso si deduce erronea applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.. La difesa lamenta che il giudice non avrebbe espresso adeguata motivazione in ordine alla eventuale ricorrenza di cause di immediato proscioglimento dell'imputato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 37337/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 4, d.P.R. 309/90. Nel ricorso si deduce erronea applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.. La difesa lamenta che il giudice non avrebbe espresso adeguata motivazione in ordine alla eventuale ricorrenza di cause di immediato proscioglimento dell'imputato.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARONCELLI NOE' nato a LUGO il 18/03/1973 avverso la sentenza del 15/03/2022 del GIP TRIBUNALE di RAVENNA[dato avviso alle par—t7;j "" udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La difesa di Baroncelli Noè ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, di applicazione della pena concordata per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90. Nel ricorso si deduce erronea applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.. La difesa lamenta che il giudice non avrebbe espresso adeguata motivazione in ordine alla eventuale ricorrenza di cause di immediato proscioglimento dell'imputato.
2. Ebbene, l'impugnazione proposta è inammissibile. Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Poiché nel caso in esame non è stata eccepita l'illegalità della pena - né si ravvisano profili di illegalità di essa, rilevabili d'ufficio dalla Corte — e, poiché non si sollevano questioni riguardanti la corrispondenza tra richiesta e sentenza o l'erronea qualificazione giuridica o il vizio della volontà, l'impugnazione deve intendersi proposta al di fuori dei casi previsti dalla legge ed il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
La decisione in ordine alla inammissibilità del ricorso deve essere adottata "de plano" poiché l'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. prevede espressamente quale unico modello procedimentale per la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena, la dichiarazione senza formalità.
3. Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616, cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro quattromila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 luglio 2022 Il Consigliere