Ordinanza — n. 37336/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACires Marius Petrica impugna la sentenza in epigrafe indicata, pronunciata ex art. 599 bis cod. proc. pen., con la quale, previa rinuncia ai altri motivi proposti, gli è stata applicata la pena concordata in relazione ai reati di coltivazione di stupefacenti, porto di un'arma da sparo, ricettazione. Formula un unico motivo di ricorso, con cui lamenta la violazione dell'art. 143, comma 2, cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. 32/2014. Eccepisce la nullità della sentenza di appello per mancata traduzione in lingua comprensibile all'imputato della sentenza, non disposta dalla Corte territoriale.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599 bis cod. proc. pen, art. 613 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 37336/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 599 bis cod. proc. pen., con la quale, previa rinuncia ai altri motivi proposti, gli è stata applicata la pena concordata in relazione ai reati di coltivazione di stupefacenti, porto di un'arma da sparo, ricettazione. Formula un unico motivo di ricorso, con cui lamenta la violazione dell'art. 143, comma 2, cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. 32/2014. Eccepisce la nullità della sentenza di appello per mancata traduzione in lingua comprensibile all'imputato della sentenza, non disposta dalla Corte territoriale.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIRES MARIUS PETRICA nato il 19/06/1997 avverso la sentenza del 13/10/2021 della CORTE APPELLO di BARI Mato avviso alle parti;1 udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Cires Marius Petrica impugna la sentenza in epigrafe indicata, pronunciata ex art. 599 bis cod. proc. pen., con la quale, previa rinuncia ai altri motivi proposti, gli è stata applicata la pena concordata in relazione ai reati di coltivazione di stupefacenti, porto di un'arma da sparo, ricettazione. Formula un unico motivo di ricorso, con cui lamenta la violazione dell'art. 143, comma 2, cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. 32/2014. Eccepisce la nullità della sentenza di appello per mancata traduzione in lingua comprensibile all'imputato della sentenza, non disposta dalla Corte territoriale.
2. Il ricorso è inammissibile. E' sufficiente ricordare che «L'accesso al cd. "patteggiamento" preclude all'imputato alloglotta, che non conosca la lingua italiana, la possibilità di eccepire la nullità derivante dalla mancata traduzione di una parte degli atti del procedimento» (Sez. 2, Sentenza n. 6575 del 02/02/2016, Rv. 266198). Deve anche aggiungersi come la giurisprudenza di questa Corte, in casi analoghi, evidenzi la necessità che siano addotte ragioni di pregiudizio derivate dall'omessa traduzione della sentenza, profilo del tutto negletto nel ricorso (cfr.
Sez. 5, n. 32878 del 05/02/2019, Rv. 277111: "In tema di traduzione degli atti, in mancanza di elementi specifici indicativi di un pregiudizio in ordine alla completa esplicazione del diritto di difesa, l'omessa traduzione della sentenza di patteggiamento in lingua nota all'imputato alloglotta non integra di per sé causa di nullità della stessa, atteso che, dopo la modifica dell'art. 613 cod. proc. pen., ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'imputato non ha più facoltà di proporre personalmente ricorso per cassazione").
3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000, rilevato che sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso versando in colpa, segue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del predetto al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende stimata equa in euro quattromila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 6 luglio 2022 Il Consigliere es