Criminal appeal dismissed as inadmissible due to timely withdrawal by the defendant.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible because the defendant formally withdrew the request. The defendant had initially complained about the lack of decisive evidence regarding a sentencing agreement but subsequently renounced the appeal through a special power of attorney. Consequently, the court ordered the defendant to pay procedural costs and a fine for the inadmissibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma 1, lett. d) c.p.p.; The appeal is inadmissible when the defendant timely renounces the request, rendering the procedural act void.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SKENDO JUXHIN nato il 14/06/1994 avverso la sentenza del 10/03/2022 del GIP TRIBUNALE di MILANO..Elato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Milano ha applicato a Skendo Juxhin la pena concordata di anni 2, mesi 8 di reclusione ed euro 11.600,00 di multa per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90. L'imputato aveva proposto ricorso per cassazione, lamentando la mancata assunzione di una prova decisiva.
Con atto successivo, a mezzo di difensore munito di procura speciale, ha dichiarato di rinunciare al ricorso. Ebbene, il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. attesa l'intervenuta, rituale, rinuncia al ricorso. Alla pronuncia consegue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che si reputa congruo stabilire in euro 500,00 in mancanza di elementi atti a escludere la colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 6 luglio 2022