Cassation appeal dismissed as inadmissible for raising new criminal law grounds not argued in appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because the applicant raised the issue of Article 73, paragraph 5 of the Penal Code for the first time at this level. The applicant argued that the lower court failed to recognize this specific criminal fact pattern, but the opposing party and the court noted this argument was absent from the appeal. The court ruled that procedural rules prohibit introducing new grounds of fact or law that were not presented to the Court of Appeal, thereby dismissing the appeal and ordering costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 3, e 609, comma 1 e 2, cod. proc. pen.: Issues not raised in the appeal cannot be deduced in cassation unless they are matters of office or could not have been raised in the second instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DILIM OMEIFE nato il 24/05/1995 avverso la sentenza del 16/07/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Dilim Omeife ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui è stata confermata la pronuncia di condanna del Tribunale di Firenze per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90. A motivi di ricorso lamenta erronea applicazione della legge penale in ragione del mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.
La doglianza è inammissibile, essendo stata proposta per la prima volta in questa sede. Per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 1 e 2, cod. proc. pen., impone che non possano essere dedotte in Cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, a meno che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di questioni che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello. Tale regola trova il suo fondamento nella necessità di evitare che possa sempre essere dedotto un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso non sottoposto al controllo della Corte di appello, in quanto non devoluto ad essa con l'impugnazione (cfr.
Sez.4, n.10611 del 4/12/2012, dep. 7/03/2013, Bonaffini, Rv.256631-01; Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa e altro, Rv. 269632 - 01). Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 6 luglio 2022 Il Consigliere estensore I P