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Ordinanza — n. 37329/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to sufficient reasoning regarding confiscation of phones as instrumental to the crime.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37329/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible, ruling that the lower court's reasoning on confiscating seized mobile phones was sufficiently motivated. The appellant argued the confiscation was inadequate, but the Court noted the phones were admitted by the defendant as instrumental to the crime of prostitution. Consequently, the decision upheld the mandatory confiscation based on the established legal requirement of a direct instrumental link between the object and the offense.

Regesto Legislator

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Art. 240, comma 1, cod. pen.; Art. 444 cod. proc. pen.: The appeal is inadmissible when the lower court's reasoning on the confiscation of objects instrumental to the crime is adequate and conforms to the statutory requirement of a direct instrumental nexus.

Parole chiave

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confiscation of instruments prostitution offense cassation inadmissibility instrumental nexus seized mobile phones opposizione diritto di ottenere una decisione mancata contestazione dei fatti

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
Art. 73, comma 1, T.U. Stup.
Art. 240, comma primo, cod.pen.
La giustificazione è conforme al dettato normativo ed al principio interpretativo consolidato nella giurisprudenza di legittimità, a mente del quale la confisca facoltativa di cui all'art. 240, comma primo, cod.pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod.
art. 444 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: UZOIGWE ERIC nato il 28/09/1988 avverso la sentenza del 16/12/2021 del GIP TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Uzoigwe Eric ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui, su richiesta delle parti, è stata applicata, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. la pena concordata di anni 3 di reclusione ed euro 20.000 di multa per il reato di cui all'art.73, comma 1, T.U.

Stup. Si duole della motivazione espressa dal giudice con riferimento alla disposta confisca dei telefoni cellulari in sequestro, lamentando la sua inadeguatezza. Il ricorso è inammissibile. La motivazione offerta in merito alle ragioni della confisca dei telefoni cellulari è assistita da idonea motivazione. Si è evidenziato in sentenza come i telefoni in sequestro fossero strumentali alla commissione del reato, circostanza peraltro ammessa dallo stesso imputato in interrogatorio. La giustificazione è conforme al dettato normativo ed al principio interpretativo consolidato nella giurisprudenza di legittimità, a mente del quale la confisca facoltativa di cui all'art. 240, comma primo, cod.pen.

è legittima quando sia dimostrata la relazione di asservimento tra cosa e reato, nel senso che la prima deve essere oggettivamente collegata al secondo non da un rapporto di mera occasionalità, ma da uno stretto nesso strumentale. Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 6 luglio 2022 Il Consigliere estensore I Pr