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Ordinanza — n. 37327/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of substantive grounds regarding the settlement agreement's content.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37327/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant's claim of a discrepancy between the court's sentence and the settlement agreement was unsubstantiated. Although the law permits appeals regarding the content of the settlement, the appellate court did not deviate from the agreed terms. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the Cassation Fund.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal against a settlement agreement sentence is admissible only if it demonstrates a substantive deviation from the agreed terms; mere formal complaints without evidence of such deviation are inadmissible.

Parole chiave

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criminal settlement agreement Cassation appeal admissibility contentious discrepancy claim appellate court deviation procedural inadmissibility testimonianza della vittima obbligo di testimoniare risposta alla petizione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis c.p.p.
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Vicenza, accogliendo la richiesta delle parti formulata ai sensi dell'art. 599-bis cod.
Art. 616 c.p.p.
Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000, rilevato che sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso versando in colpa, segue altresì, a norma dell'art. 616 cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Vicenza, accogliendo la richiesta delle parti formulata ai sensi dell'art. 599-bis cod.
art. 599-bis c.p
In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000, rilevato che sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso versando in colpa, segue altresì, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000
Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000, rilevato che sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso versando in colpa, segue altresì, a norma dell'art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PETKOVIC MIRO nato il 04/12/1990 avverso la sentenza del 15/11/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Vicenza, accogliendo la richiesta delle parti formulata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha ridotto la pena inflitta a Petkovic Miro in quella di anni 2, mesi 1, giorni 10 di reclusione ed euro 6.400,00 di multa per il reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 73, commi 4 e 6 e 80, comma 2, d.P.R. 309/90. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, lamentando, nell'unico motivo, la difformità del contenuto della pronuncia rispetto all'accordo raggiunto tra le parti con il concordato raggiunto.

2. Il motivo è manifestamente infondato. In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice. Dalla lettura degli atti non risulta che la Corte di appello si sia discostata dalla pena concordata. Pertanto, solo apparentemente la difesa del ricorrente deduce un vizio per il quale è ammesso il ricorso per cassazione. Nella sostanza, il motivo risulta inammissibile perché esorbitante dai suindicati limiti, non trovando corrispondenza in atti la lamentata difformità.

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000, rilevato che sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso versando in colpa, segue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del predetto al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che appare equo stabilire in misura di euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 6 luglio 202