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Ordinanza — n. 37326/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against plea bargain sentencing for lack of admissible grounds under procedural code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37326/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Curello Adolfo and Namj Ahmed inadmissible regarding their plea bargain sentencing. The defendants argued the sentence increase violated proportionality, but the court found no legal grounds for review under the specific procedural exceptions. Consequently, the appeals were rejected without formalities, and the defendants were ordered to pay fines.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentencing are inadmissible unless based on specific statutory grounds such as legal error or lack of will, and must be declared without formalities.

Parole chiave

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plea bargain appeal procedural inadmissibility sentencing proportionality Cassazione ordinanza de plano declaration perseguimento penale per diffamazione adempimento dei presupposti processuali diritto a un ricorso effettivo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
La decisione in ordine all'inammissibilità del ricorso deve essere adottata "de plano", poiché l'art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che i ricorrenti abbiano proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616, cod.
Law n. 103 del 2017
art. 81 cod. pen
Gli imputati, a mezzo del difensore, ricorrono per cassazione avverso tale sentenza deducendo vizio di motivazione in relazione alla congruità dell'aumento dì pena stabilito ai sensi dell'art. 81 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che i ricorrenti abbiano proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CURELLO ADOLFO nato a FIRENZE il 19/06/1973 NAMM AHMED nato il 23/11/1994 avverso la sentenza del 20/12/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PISTOIAdato avviso alle ! pal—q7) udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione 1. Curello Adolfo e Najim Ahmed ri>orr.ono2_vverso la sentenza del Tribunale di Pistoia indicata in epigrafe con cui' 4'&' ift2Mégta delle parti, ha applicato ai predetti imputati la pena concordata per una pluralità di episodi riguardanti la violazione dell'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90.

2. Gli imputati, a mezzo del difensore, ricorrono per cassazione avverso tale sentenza deducendo vizio di motivazione in relazione alla congruità dell'aumento dì pena stabilito ai sensi dell'art. 81 cod. pen.

3. I ricorsi sono inammissibili. Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigora dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Poiché nel caso in esame non è stata eccepita l'illegalità della pena - né si ravvisano profili di illegalità di essa, rilevabili d'ufficio dalla Corte - e poiché non si sollevano questioni attinenti alla corrispondenza tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica dei fatti o dì vizio di volontà, le impugnazioni devono intendersi proposte al di fuori dei casi previsti dalla legge ed i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.

La decisione in ordine all'inammissibilità del ricorso deve essere adottata "de plano", poiché l'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. prevede espressamente, quale unico modello procedimentale per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena, la dichiarazione senza formalità.

4. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processualì. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che i ricorrenti abbiano proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616, cod. proc. pen., l'onere del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro quattromila ciascuno.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della cassa delle ammende. C