Cassation appeal dismissed due to formal withdrawal; court orders costs and fine for procedural abandonment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant formally withdrew the request through a subsequent act. The appellant had initially argued a defect in reasoning under Article 129 of the Code of Criminal Procedure but later renounced the claim via special procurator. The court ruled that the withdrawal rendered the appeal void, resulting in a judgment for the appellant to pay procedural costs and a monetary fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if the appellant formally renounces the request through a subsequent act, thereby extinguishing the procedural basis for the review.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPINATO PAOLO nato a MIRANO il 19/10/1969 avverso la sentenza del 14/12/2021 del GIP TRIBUNALE di MILANO(dato avviso alle parti; I udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Milano ha applicato a Spinato Paolo la pena concordata di anni 5 di reclusione ed euro 50.000 di multa in relazione a diversi episodi riguardanti la detenzione e la cessione di sostanze stupefacenti del tipo cocaina e marijuana. L'imputato aveva proposto ricorso per cassazione, deducendo vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen.
Con atto successivo, a mezzo dei difensori muniti di procura speciale, ha dichiarato di rinunciare al ricorso. Ebbene, il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. attesa l'intervenuta, rituale, rinuncia al ricorso. Alla pronuncia consegue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che si reputa congruo stabilire in euro 500,00 in mancanza di elementi atti a escludere la colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 6 luglio 2022 Il Consigliere est.