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Ordinanza — n. 37324/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because the appellant failed to be represented by a qualified defense lawyer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37324/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant personally filed the petition without legal representation. Although the appellant argued for the annulment of a confiscation order, the law requires such appeals to be signed by a qualified defense lawyer. Consequently, the court rejected the petition and ordered the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 605, comma 5-bis, cod. proc. pen.: A cassation appeal must be signed by a qualified defense lawyer; failure to comply renders the appeal inadmissible without formalities.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility qualified defense lawyer requirement personal filing consequences procedural time bar principle court costs and fine forza di cosa giudicata domanda d'asilo di cittadino etiope esecuzione di decisioni straniere

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Law 23 June 2017, n. 103, Art. 1, comma 63
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
La legge 23 giugno 2017, n.103, entrata in vigore il 3 agosto 2017, all'art.1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso «Salvo che la parte non vi provveda personalmente».
Art. 605, comma 5-bis, cod. proc. pen.
In applicazione del principio processuale tempus regit actum la declaratoria d'inammissibilità del ricorso deve avvenire «senza formalità» (de plano) in base al disposto dell'art. 605, comma 5-bis, cod. proc. pen., in relazione all'art.
Art. 591, comma 1-lett. a), cod. proc. pen.
pen., in relazione all'art. 591, comma 1-lett. a), cod. proc. pen., come introdotto dalla già citata legge n.
Art. 616, cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Constitutional Court, No. 186 of 13 June 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAISSOUF ABDELOUAHED nato il 13/06/1970 avverso la sentenza del 02/03/2022 del GIP TRIBUNALE di TORINOaato avviso alle parti;-1 udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Haissouf Abdelouahed, personalmente, ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, chiedendone l'annullamento per violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla disposta confisca delle somme di danaro.

2. Occorre osservare, con rilievo di ordine dirimente, come l'impugnazione risulti essere stata proposta personalmente dall'imputato, senza ministero del difensore, in data 17/3/22 (come da attestazione della cancelleria del Tribunale). La legge 23 giugno 2017, n.103, entrata in vigore il 3 agosto 2017, all'art.1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso «Salvo che la parte non vi provveda personalmente». Tale modifica normativa impone, dalla sua entrata in vigore, che il ricorso per Cassazione sia sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. In applicazione del principio processuale tempus regit actum la declaratoria d'inammissibilità del ricorso deve avvenire «senza formalità» (de plano) in base al disposto dell'art. 605, comma 5-bis, cod. proc. pen., in relazione all'art. 591, comma 1-lett. a), cod. proc. pen., come introdotto dalla già citata legge n. 103 del 2017.

3. Alla inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod.proc.pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro quattromila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 6 luglio 2022 Il Consi