Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 37323/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against plea bargain dismissed as inadmissible due to manifestly unfounded legal qualification error claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37323/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal against a plea bargain sentence inadmissible. The defendant argued that the lower court incorrectly applied the aggravating circumstance of 'huge quantity' under Article 80 of the Criminal Code. The court rejected this claim as manifestly unfounded because the sentencing decision clearly reflected the parties' agreement and investigative findings, leaving no room for doubt regarding the legal qualification.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; Art. 444, c.p.p.: An appeal against a plea bargain is inadmissible if the alleged error in legal qualification is not manifestly eccentric compared to the indictment and the court's reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
plea bargain appeal legal qualification error huge quantity aggravating manifestly unfounded Cassation inadmissibility determinazione dell'età domanda d'asilo di cittadino albanese domanda d'asilo tardiva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n.
Art. 444 cod. proc. pen.
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Genova, su richiesta delle parti, ha applicato a Aliaj Ervis, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata per il reato di cui all'art.
Art. 80 d.P.R. 309/90
309/90, aggravato dall'art. 80 d.P.R. 309/90.
Art. 616 cod. proc. pen.
Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
La decisione in ordine all'inammissibilità del ricorso deve essere adottata "de plano", poiché l'art. 610, comma 5-bis, cod.
art. 444 cod. proc. pen
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Genova, su richiesta delle parti, ha applicato a Aliaj Ervis, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata per il reato di cui all'art.
art. 73 d.P.R. 309/90
pen., la pena concordata per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90, aggravato dall'art.
art. 80 d.P.R. 309/90
309/90, aggravato dall'art. 80 d.P.R. 309/90.
art. 616 cod. proc. pen
Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012
Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018
103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato" (così Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018 Rv.
Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che la ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALIA] ERVIS (CUI 04DBY8X) nato il 18/08/1989 avverso la sentenza del 04/02/2022 del GIP TRIBUNALE di GENOVAi a o avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Genova, su richiesta delle parti, ha applicato a Aliaj Ervis, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90, aggravato dall'art. 80 d.P.R. 309/90.

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso tale sentenza deducendo inosservanza ed erronea applicazione di legge in relazione all'art. 80 d.P.R. 309/90, avendo il giudice erroneamente riconosciuto l'aggravante dell'ingente quantità.

3. Il ricorso è inammissibile. Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigora dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggíamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Sebbene i motivi di ricorso riguardino aspetti per i quali è consentita la impugnazione della sentenza di patteggiamento, le ragioni dedotte risultano manifestamente infondate.

La prospettazione difensiva sulla insussistenza dell'aggravante dell'ingente quantitativo, è palesemente contraddetta dalla parte descrittiva del capo d'imputazione e dal contenuto della pronuncia, in cui, l'affermazione della correttezza della qualificazione giuridica dei fatti in contestazione, è accompagnata da precisi riferimenti alle risultanze investigative. Non deve trascurarsi di considerare, in relazione a tale profilo, come la giurisprudenza di legittimità abbia da tempo affermato che la qualificazione giuridica ritenuta nella sentenza di patteggiamento, corrispondente a quella oggetto del libero accordo tra le parti, può essere messa in discussione, con il ricorso per Cassazione solo quando risulti, con immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (così, ex multis, Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, dep. 02/04/2013, Rv. 254865 - 01).

Tale interpretazione deve ritenersi tuttora valida: si è invero ribadito, anche a seguito della introduzione della I. 103/2017, che: "In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato" (così Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018 Rv. 272619 - 01).

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro quattromila.

La decisione in ordine all'inammissibilità del ricorso deve essere adottata "de plano", poiché l'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. prevede espressamente, quale unico modello procedimentale per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena, la dichiarazione senza formalità.

4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che la ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616, cod. proc. pen., l'onere del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro quattromila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 lu