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Ordinanza — n. 37322/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against plea bargain dismissed as inadmissible due to lack of statutory grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37322/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal against a plea bargain sentence inadmissible. The appellant argued for a violation of procedural law, but the court found no grounds under the specific statutory exceptions for challenging plea agreements. Consequently, the appeal was rejected without formalities, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are inadmissible unless they concern the expression of will, lack of correlation, legal qualification, or legality of the penalty, and must be declared inadmissible without formalities.

Parole chiave

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plea bargain appeal inadmissible appeal procedural law violation court of cassation procedural costs gravi addebiti penali verdetto di colpevolezza altri capi d'accusa

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Cassino, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Di Ruzza Adriano, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata per il reato di cui all'art.
Art. 129 cod. proc. pen.
L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso tale sentenza, deducendo violazione di legge in relazione all'art. 129 cod.
Art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
La decisione in ordine all'inammissibilità del ricorso deve essere adottata "de plano", poiché l'art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che la ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616, cod.
art. 444 cod. proc. pen
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Cassino, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Di Ruzza Adriano, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata per il reato di cui all'art.
art. 73 d.P.R. 309/90
pen., la pena concordata per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90.

Giurisprudenza citata

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Sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che la ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI RUZZA ADRIANO nato a PONTECORVO il 28/12/1991 avverso la sentenza del 23/09/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CASSINO( dato avviso alle parti; 3 udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Cassino, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Di Ruzza Adriano, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90.

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso tale sentenza, deducendo violazione di legge in relazione all'art. 129 cod. proc. pen 3. Il ricorso è inammissibile. Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigora dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Il ricorso non contiene alcun riferimento ad una delle ipotesi suddette. La decisione in ordine all'inammissibilità del ricorso deve essere adottata "de plano", poiché l'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. prevede espressamente, quale unico modello procedimentale per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena, la dichiarazione senza formalità.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che la ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616, cod. proc. pen., l'onere del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro quattromila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 luglio 2022 Il Consigliere estens