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Ordinanza — n. 37321/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of counsel signature required by new law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37321/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible because it was filed personally without the mandatory signature of a qualified defense attorney. The appellant argued for the annulment of a lower court judgment, but the law now requires such appeals to be signed by a specific type of lawyer. Consequently, the court ruled the appeal invalid and ordered the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 605, comma 5-bis, cod. proc. pen.: A cassation appeal must be signed by a defense attorney; failure to comply renders the appeal inadmissible without formalities.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal defense attorney requirement inadmissibility declaration procedural law legal representation mandate attendibilità dei testimoni alibi altri capi d'accusa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Law no. 103 of June 23, 2017, Article 1, paragraph 63
Code of Criminal Procedure, Article 613, paragraph 1
La legge 23 giugno 2017, n.103, entrata In vigore il 3 agosto 2017, all'art.1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod.
Code of Criminal Procedure, Article 605, paragraph 5-bis
In applicazione del principio processuale tempus regit actum la declaratoria d'inammissibilità del ricorso deve avvenire «senza formalità» (de plano) in base al disposto dell'art. 605, comma 5-bis, cod.
Code of Criminal Procedure, Article 591, paragraph 1, letter a)
pen., in relazione all'art. 591, comma 1-lett.
Code of Criminal Procedure, Article 616

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Constitutional Court, Judgment no. 186 of June 13, 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONFINI RAIMONDO nato a POMPEI il 30/06/1991 avverso la sentenza del 03/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLI Llatoalviso alle par7] e udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Bonfíní Raimondo, personalmente, ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, chiedendone l'annullamento per violazione di legge.

2. Occorre osservare, con rilievo di ordine dirimente, come l'impugnazione risulti essere stata proposta personalmente dall'imputato, senza ministero del difensore, in data 16/12/21 (come da attestazione della cancelleria del Tribunale). La legge 23 giugno 2017, n.103, entrata In vigore il 3 agosto 2017, all'art.1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso «Salvo che la parte non vi provveda personalmente». Tale modifica normativa impone, dalla sua entrata in vigore, che il ricorso per Cassazione sia sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. In applicazione del principio processuale tempus regit actum la declaratoria d'inammissibilità del ricorso deve avvenire «senza formalità» (de plano) in base al disposto dell'art. 605, comma 5-bis, cod. proc. pen., in relazione all'art. 591, comma 1-lett. a), cod. proc. pen., come introdotto dalla già citata legge n. 103 del 2017.

3. Alla inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod.proc.pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro quattromila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 6 luglio 2022 Il Consigliere estensore 411) Preden e D 1. POSIT ..\ Maria • aria Bruno IN C.V.\ C! . eni r ao \