Italian Court dismisses appeal against plea bargain sentence for failing to cite statutory grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal against a plea bargain sentence inadmissible because it did not cite any of the specific statutory grounds required by law. The defendant argued the judge failed to evaluate immediate acquittal hypotheses, but the court found no issues regarding the expression of will, correlation between request and sentence, legal qualification, or penalty legality. Consequently, the appeal was rejected as outside the permitted scope, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are admissible only for specific statutory grounds; appeals failing to cite these grounds are inadmissible de plano.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SFORZA MIRKO nato a ROMA il 08/11/1984 avverso la sentenza del 25/02/2022 del TRIBUNALE di ROMA[dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunalern concorde richiesta delle parti, ha applicato a Sforza Mirko, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni uno di reclusione ed euro duemilacinquecento dì multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.
2. L'imputato, a mezzo difensore, ricorre per cassazione avverso tale sentenza deducendo la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen., lamentando come il giudice non abbia espresso adeguate valutazioni in ordine alla mancata ricorrenza, in atti, delle ipotesi di immediato proscioglimento contemplate dall'art. 129 cod. proc. pen.
3. Il ricorso è inammissibile. Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigora dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Poiché nel caso in esame non è stata eccepita l'illegalità della pena - né si ravvisano profili di illegalità di essa, rilevabili d'ufficio dalla Corte - e poiché non si sollevano questioni attinenti alla corrispondenza tra richiesta e sentenza o riguardanti l'erronea qualificazione giuridica o il vizio di volontà, la impugnazione deve intendersi proposta al di fuori dei casi previsti dalla legge ed il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Per completezza espositiva, si rileva come la sentenza di applicazione della pena, che recepisce l'accordo fra le parti, risulti adeguatamente motivata in relazione al profilo dedotto nel ricorso, avendo il giudice provveduto a richiamare espressamente l'art. 129 cod. proc. pen. per escludere la ricorrenza di taluna delle ipotesi ivi previste. La decisione in ordine all'inammissibilità del ricorso deve essere adottata "de plano", poiché l'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. prevede espressamente, quale unico modello procedimentale per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena, la dichiarazione senza formalità.
4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616, cod. proc. pen., l'onere del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro quattromila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 6 luglio 2022 Il Co