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Ordinanza — n. 37318/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to discretionary sentencing review and revoked conditional suspension facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37318/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible, confirming the lower court's conviction for continued commission of crimes. The appellant argued for a suspended sentence, but the appellate court correctly revoked the previous benefit under Article 168 of the Penal Code. The Supreme Court rejected the review of sentencing discretion, citing established principles that such evaluations fall within the trial judge's exclusive domain.

Regesto Legislator

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Art. 132, Art. 133 c.p.; Art. 168, comma 1, n. 2 c.p.: The cassation court cannot review the congruity of the sentence as it belongs to the discretionary assessment of the judge of the merits, and the revocation of a conditional suspension is valid when statutory conditions for its loss are met.

Parole chiave

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continued commission of crimes conditional suspension revocation sentencing discretion review cassation inadmissibility penal code provisions domanda d'asilo di cittadino nigeriano principio del ne bis in idem costituzionalità

Disposizioni normative citate

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Art. 132 c.p.
Deve rammentarsi come la dosimetria della pena sia questione rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito: in base al principio normativamente codificato all'art. 132 cod.
Art. 133 c.p.
pen., il quantum della pena da infliggersi, nei limiti della legge, è compito affidato esclusivamente alla valutazione discrezionale del giudice che deve compiere tale scelta in base ai parametri di cui all'art. 133 cod.
Art. 168, comma 1, n. 2 c.p.
La Corte di Appello ha evidenziato come sia stato correttamente revocato il beneficio, ricorrendo l'ipotesi di cui all'art. 168, comma 1, n.
D.P.R. 309/90, art. 73, comma 5
art. 132 cod. pen
Deve rammentarsi come la dosimetria della pena sia questione rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito: in base al principio normativamente codificato all'art. 132 cod.
art. 133 cod. pen
pen., il quantum della pena da infliggersi, nei limiti della legge, è compito affidato esclusivamente alla valutazione discrezionale del giudice che deve compiere tale scelta in base ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen., indicando i motivi che giustificano la sua scelta.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario
Ne deriva l'inammissibilità della censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad ottenere una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, come nel presente caso, non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NDIAYE IBRAHIMA nato il 13/11/1996 avverso la sentenza del 14/01/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Ndiaye Ibrahíma ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata la pronuncia di condanna resa dal Tribunale di Torino per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, ritenuta la continuazione con altro reato giudicato con sentenza irrevocabile il 17/10/2019.

L'esponente deduce manifesta illogicità della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio adottato ed al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena. Il ricorso è inammissibile Si osserva come la decisione impugnata risulti sorretta da conferente apparato argomentativo, che soddisfa appieno l'obbligo motivazionale in relazione al trattamento sanzionatorío prescelto. Deve rammentarsi come la dosimetria della pena sia questione rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito: in base al principio normativamente codificato all'art. 132 cod. pen., il quantum della pena da infliggersi, nei limiti della legge, è compito affidato esclusivamente alla valutazione discrezionale del giudice che deve compiere tale scelta in base ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen., indicando i motivi che giustificano la sua scelta.

Ne deriva l'inammissibilità della censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad ottenere una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, come nel presente caso, non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142). Per quanto concerne la sospensione condizionale, si osserva quanto segue. La Corte di Appello ha evidenziato come sia stato correttamente revocato il beneficio, ricorrendo l'ipotesi di cui all'art. 168, comma 1, n. 2 cod. pen. La difesa avversa la decisione con argomentazioni generiche ed inconferenti, con le quali rappresenta che la Corte di merito avrebbe dovuto contenere la continuazione in misura tale da consentire la concessione, per la seconda volta, della sospensione condizionale della pena e che doveva essere confermato il giudizio effettuato dal giudice che aveva concesso il beneficio in ordine alla futìra astensione dalla commissione di reati.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 6 luglio 2022 Il Consiglier