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Ordinanza — n. 37317/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility; court upheld denial of minor offense status due to high drug quantity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37317/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Navarra Massimo inadmissible, upholding the lower court's refusal to classify the drug offense as a minor one. The appellate court reasoned that the large quantity of seized substances and their concealment methods demonstrated a capacity for market diffusion incompatible with minor offensiveness. Consequently, the court affirmed that the lower judge correctly evaluated all evidence to reject the statutory mitigation provision.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90; Art. 616, cod. proc. pen.: The court must conduct a comprehensive evaluation of all factual elements to determine if an offense qualifies as minor, and a finding of minor offensiveness requires demonstrating that the specific circumstances exclude significant market diffusion capacity.

Parole chiave

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drug trafficking minor offense statutory mitigation provision market diffusion capacity drug quantity assessment criminal appeal inadmissibility comprehensive factual evaluation seizure concealment methods massima inquisitoria

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90
Pertanto, la Corte di merito, attingendo correttamente a tutti i dati probatori disponibili ed effettuando una valutazione complessiva della condotta del ricorrente, ha negato la ricorrenza della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.
Art. 616, cod. proc. pen.
A norma dell'art. 616, cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento di un'ammenda che si stima equo stabilire nella misura indicata in dispositivo.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Rv. 274076 - 01 (Murolo)
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NAVARRA MASSIMO nato a BARI il 06/03/1972 avverso la sentenza del 11/10/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Navarra Massimo ricorre avverso la sentenza in epigrafe indicata, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in merito al diniego di sussunzione del fatto nell'ipotesi di cui all'art.73, comma 5, T.U. Stup. Il ricorso è inammissibile. La Corte territoriale, sviluppando un percorso logico argomentativo immune da aporie, ha ritenuto che l'attività posta in essere dal ricorrente non potesse essere inquadrata in un ambito di minima offensività, ponendo in evidenza l'elevato dato quantitativo della sostanza caduta in sequestro, le modalità di occultamento e confezionamento della sostanza.

Pertanto, la Corte di merito, attingendo correttamente a tutti i dati probatori disponibili ed effettuando una valutazione complessiva della condotta del ricorrente, ha negato la ricorrenza della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 sulla base di una serie di elementi, a cui è stata attribuita una rilevanza preponderante, indicativi di una capacità di diffusione sul mercato degli stupefacenti non compatibile con la nozione della minima offensività. Trattasi di motivazione coerente con i principi stabiliti in sede di legittimità anche nella recente pronuncia a Sezioni Unite Murolo (Sez.

U, n. 51063 del 27/09/2018, Rv. 274076 - 01), in cui è stato enunciato il principio che l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta - selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione - e che spetta al giudice dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata a solo alcuni di essi. Consegue alla declaratoria di inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

A norma dell'art. 616, cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento di un'ammenda che si stima equo stabilire nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 6 luglio 2022 Il Consigliere est