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Ordinanza — n. 37315/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against plea bargain sentence for failing to cite statutory grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37315/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal against a plea bargain sentence inadmissible because it did not cite any of the specific statutory grounds required by law. The appellant argued the trial judge failed to evaluate immediate acquittal hypotheses, but the court found no issues regarding the defendant's will, legal qualification, or sentence legality. Consequently, the appeal was rejected as procedurally improper, and the appellant was ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are admissible only for specific statutory grounds; failure to cite them renders the appeal inadmissible de plano.

Parole chiave

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plea bargain appeal inadmissible grounds procedural defect Cassazione decision court costs order asserzione difendibile mancata contestazione dei fatti atti impugnabili

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 444 cod. proc. pen.
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Pisa, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Ezzahi Ahnned, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni tre di reclusione ed euro sedicimila di multa per il reato di cui all'art.
Art. 73 d.P.R. 309/90
pen., la pena di anni tre di reclusione ed euro sedicimila di multa per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90.
Art. 129 cod. proc. pen.
L'imputato, a mezzo del difensore, ricorre per cassazione avverso tale sentenza deducendo la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen., lamentando come il giudice non abbia espresso adeguate valutazioni in ordine alla mancata ricorrenza, in atti, delle ipotesi di immediato proscioglimento contemplate dalla norma citata.
Art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
La decisione in ordine all'inammissibilità del ricorso deve essere adottata "de plano", poiché l'art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che la ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616, cod.
art. 444 cod. proc. pen
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Pisa, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Ezzahi Ahnned, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni tre di reclusione ed euro sedicimila di multa per il reato di cui all'art.
art. 73 d.P.R. 309/90
pen., la pena di anni tre di reclusione ed euro sedicimila di multa per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90.
art. 129 cod. proc. pen
L'imputato, a mezzo del difensore, ricorre per cassazione avverso tale sentenza deducendo la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen., lamentando come il giudice non abbia espresso adeguate valutazioni in ordine alla mancata ricorrenza, in atti, delle ipotesi di immediato proscioglimento contemplate dalla norma citata.

Giurisprudenza citata

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Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che la ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EZZAHI AHMED nato il 26/02/1993 avverso la sentenza del 23/11/2021 del GIP TRIBUNALE di PISA Ldato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Pisa, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Ezzahi Ahnned, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni tre di reclusione ed euro sedicimila di multa per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90.

2. L'imputato, a mezzo del difensore, ricorre per cassazione avverso tale sentenza deducendo la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen., lamentando come il giudice non abbia espresso adeguate valutazioni in ordine alla mancata ricorrenza, in atti, delle ipotesi di immediato proscioglimento contemplate dalla norma citata.

3. Il ricorso è inammissibile. Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigora dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Poiché nel caso in esame non è stata eccepita l'illegalità della pena - né si ravvisano profili di illegalità di essa, rilevabili d'ufficio dalla Corte - e poiché non si sollevano questioni attinenti alla corrispondenza tra richiesta e sentenza o alla erronea qualificazione giuridica del fatto o a vizio di volontà, l'impugnazione deve intendersi proposta al di fuori dei casi previsti dalla legge ed il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

La decisione in ordine all'inammissibilità del ricorso deve essere adottata "de plano", poiché l'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. prevede espressamente, quale unico modello procedimentale per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena, la dichiarazione senza formalità.

4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che la ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616, cod. proc. pen., l'onere del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro quattromila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 lu