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Ordinanza — n. 37313/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37313/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37313/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ELABLAOUI KARIM nato il 01/11/1991 avverso la sentenza del 02/02/2022 del TRIBUNALE di MONZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Con sentenza emessa in data 2/2/2022 il Tribunale di Monza ha applicato a Elablaoui Karim, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni 2, mesi 8 di reclusione ed euro 4.000,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, condannando l'imputato al pagamento delle spese processuali. La difesa si duole, con ricorso per cassazione, della condanna alle spese, assumendo che il ricorrente non doveva essere condannato al pagamento delle spese processuali in ragione del rito prescelto. Il motivo di doglianza è manifestamente infondato.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 37313/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen., la pena di anni 2, mesi 8 di reclusione ed euro 4.000,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, condannando l'imputato al pagamento delle spese processuali. La difesa si duole, con ricorso per cassazione, della condanna alle spese, assumendo che il ricorrente non doveva essere condannato al pagamento delle spese processuali in ragione del rito prescelto. Il motivo di doglianza è manifestamente infondato.

Parole chiave

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attendibilità dei testimoni alibi false dichiarazioni senza giuramento testimonianze contraddittorie testimone a carico prove tardive

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Con sentenza emessa in data 2/2/2022 il Tribunale di Monza ha applicato a Elablaoui Karim, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni 2, mesi 8 di reclusione ed euro 4.000,00 di multa in relazione al reato di cui all'art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ELABLAOUI KARIM nato il 01/11/1991 avverso la sentenza del 02/02/2022 del TRIBUNALE di MONZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza emessa in data 2/2/2022 il Tribunale di Monza ha applicato a Elablaoui Karim, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni 2, mesi 8 di reclusione ed euro 4.000,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, condannando l'imputato al pagamento delle spese processuali. La difesa si duole, con ricorso per cassazione, della condanna alle spese, assumendo che il ricorrente non doveva essere condannato al pagamento delle spese processuali in ragione del rito prescelto. Il motivo di doglianza è manifestamente infondato.

A mente dell'art. 445, comma 1, cod. proc. pen., soltanto ove la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria non è prevista la condanna in sentenza al pagamento delle spese del procedimento. Legittimamente il giudice ha condannato l'imputato al pagamento delle spese del procedimento, essendo la condanna irrogata nel caso di specie superiore al limite di cui alla norma richiamata. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 6 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il Pr i