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Ordinanza — n. 37310/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37310/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37310/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORRADO DANILO nato a BATTIPAGLIA il 09/06/1983 avverso la sentenza del 14/01/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Corrado Danilo ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui è stata confermata la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore a suo carico per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, con condanna alla pena di anni 1 di reclusione ed euro 2000,00 di multa.

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen, art. 132 cod. pen; Ordinanza — n. 37310/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, d.P.R. 309/90, con condanna alla pena di anni 1 di reclusione ed euro 2000,00 di multa.

Parole chiave

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reati di corruzione risarcimento per atto illecito corresponsabilità della vittima delitto contro l'ambiente colpa del patrocinatore responsabilità internazionale

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
A motivi di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 133 cod. pen., sostenendo che la Corte di merito avrebbe dovuto rideterminare la pena in senso più favorevole (motivo primo).
art. 132 cod. pen
Deve rammentarsi come la dosimetria della pena sia questione rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito: in base al principio normativamente codificato all'art. 132 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORRADO DANILO nato a BATTIPAGLIA il 09/06/1983 avverso la sentenza del 14/01/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Corrado Danilo ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui è stata confermata la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore a suo carico per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, con condanna alla pena di anni 1 di reclusione ed euro 2000,00 di multa.

A motivi di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 133 cod. pen., sostenendo che la Corte di merito avrebbe dovuto rideterminare la pena in senso più favorevole (motivo primo). Si duole inoltre della motivazione espressa a sostegno della mancata esclusione della recidiva ritenuta (motivo secondo). Il ricorso è inammissibile. La decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argomentativo in punto di trattamento sanzionatorio, avendo i giudici illustrato le ragioni poste a fondamento della scelta operata, sia con riferimento alla individuazione della pena in concreto irrogata all'imputato, sia con riferimento al diniego della esclusione della ritenuta recidiva.

Deve rammentarsi come la dosimetria della pena sia questione rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito: in base al principio normativamente codificato all'art. 132 cod. pen., il quantum della pena da infliggersi, nei limiti della legge, è compito affidato esclusivamente alla valutazione discrezionale del giudice che deve compiere tale scelta in base ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen., indicando i motivi che giustificano la sua scelta. Ne deriva l'inammissibilità della censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad ottenere una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, come nel presente caso, non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142).

La motivazione è conforme ai principi di diritto stabiliti in questa sede anche con riferimento alla mancata esclusione della recidiva contestata: il ricorrente sembra ignorare le giustificazioni offerte in sentenza, in cui si evidenzia, dopo puntuale analisi dei precedenti annoverati dall'imputato, come il reato per il quale è intervenuta condanna sia indicativo di un'accresciuta capacità a delinquere. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 6 l